Art. 7.
(Regolamento di attuazione).

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato dai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono adottate le disposizioni attuative della presente legge.
      2. Il regolamento di cui al comma 1, in particolare:

          a) disciplina l'organizzazione dell'Autorità;

          b) stabilisce il personale necessario per un adeguato esercizio delle sue attribuzioni;

          c) determina i criteri di gestione delle risorse finanziarie e i conseguenti adempimenti;

          d) fissa l'indennità spettante ai membri dell'Autorità;

          e) definisce lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente dell'Autorità;

          f) precisa tempi e modi dell'invio all'Autorità, da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 5, comma 2, degli atti o di provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 1, dell'eventuale istruttoria disposta dalla medesima Autorità, nonché del riscontro positivo oppure dell'impugnazione dell'atto e della sospensione della sua efficacia.