1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato dai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono adottate le disposizioni attuative della presente legge.
2. Il regolamento di cui al comma 1, in particolare:
a) disciplina l'organizzazione dell'Autorità;
b) stabilisce il personale necessario per un adeguato esercizio delle sue attribuzioni;
c) determina i criteri di gestione delle risorse finanziarie e i conseguenti adempimenti;
d) fissa l'indennità spettante ai membri dell'Autorità;
e) definisce lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente dell'Autorità;
f) precisa tempi e modi dell'invio all'Autorità, da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 5, comma 2, degli atti o di provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 1, dell'eventuale istruttoria disposta dalla medesima Autorità, nonché del riscontro positivo oppure dell'impugnazione dell'atto e della sospensione della sua efficacia.